Quello delle work experience è probabilmente il provvedimento più valido ed efficace che sia stato attuato negli ultimi anni dagli enti locali. “La validità dello strumento della Provincia di Terni – spiega una nota di Palazzo Bazzani – è confermata dai dati delle precedenti edizioni che hanno registrato un tasso di occupazione di circa il 62%. I risultati conseguiti finora hanno inoltre permesso alla Provincia di Terni di essere inserita dal ministero del Lavoro nell’elenco nazionale delle Buone Pratiche”.
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Persone che possono partecipare a work experience:
Disoccupati, inoccupati e precari che siano domiciliati o residenti nella provincia di Terni e si trovino nella seguente condizione:- che siano in età lavorativa
- che abbiamo assolto l’obbligo scolastico / diritto-dovere all’istruzione
- che siano iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di Terni
- che abbiano effettuato il primo colloquio di orientamento presso i Centri per l’impiego della Provincia di Terni (previsto dal D. Lgs. 181/00 e successive modifiche e integrazioni)
- che nell’ambito del colloquio di orientamento abbiano dichiarato la disponibilità alla frequenza di percorsi di tirocinio formativo / work experience per specifici ambiti professionali e mansioni, con relativo aggiornamento della disponibilità semestrale (e pertanto della validità del proprio curriculum) nella banca dati dei Centri per l’Impiego. La disponibilità già dichiarata ai Centri per l’Impiego, per essere valida, deve necessariamente essere rinnovata ogni 6 mesi.
Gli iscritti precari, che, seppur lavorando, hanno diritto alla conservazione dello stato di disoccupazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono partecipare a condizione che svolgano un’attività lavorativa che, per la modalità di svolgimento della stessa (orario, luogo di lavoro, esclusività, etc.) sia compatibile con l’esperienza di work experience. Il suddetto requisito deve essere posseduto al momento dell’attivazione della work experience e mantenuto per l’intera durata della work experience stessa.
Aziende che possono presentare domanda:
In linea generale possono presentare domanda di inserimento nell’elenco delle imprese ospitanti, le aziende aventi almeno una sede operativa nel territorio della provincia di Terni e iscritte alla camera di commercio (o in possesso di partita Iva). Le aziende devono essere in grado di realizzare le finalità del provvedimento: l’assunzione del beneficiario al termine della work experience con una tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente e una retribuzione lorda superiore ad euro 8.000,00 su base annua. Per essere inseriti nell’elenco è obbligatoria la formalizzazione da parte dell’impresa dell’impegno all’assunzione al termine della work experience.Caratteristiche della work experience
Durata: La work experience ha una durata fissa di 6 mesi per tutti i profili. Non sono possibili proroghe. Il monte ore mensile deve essere compreso tra il massimo delle ore riferite al contratto di lavoro applicato dall’impresa ai propri dipendenti e l’80% delle stesse, con un tetto massimo di 8 ore giornaliere.L’impegno settimanale deve essere assolto, di norma, nelle fasce diurne e nei giorni feriali. Nei casi in cui la specifica organizzazione dell’azienda ospitante preveda lo svolgimento della work experience con altre modalità e in altre fasce orarie, compreso quella serale, in relazione all’attività dell’impresa, l’articolazione oraria dovrà essere debitamente motivata ed assicurando anche la compresenza del tutor. Tale modalità, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Terni. E’ altresì obbligatorio che dopo 6 ore consecutive sia effettuata una pausa di almeno 30 minuti.
Assegno di frequenza: La work experience è accompagnata da un assegno di frequenza erogato dalla Provincia di Terni al beneficiario (disoccupato/inoccupato/precario), di importo pari a 800 euro mensili al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente. L’assegno non si configura come retribuzione da lavoro di qualsiasi natura, non instaurandosi un rapporto di lavoro né con la Provincia di Terni né con l’impresa ospitante.
Numeri di soggetti ospitabili: Il numero di beneficiari di work experience che possono essere ospitati dalle imprese nello stesso periodo temporale disoccupati/inoccupati/precari, (ferma restando la garanzia piena da parte dell’impresa ospitante, attraverso titolari e/o personale dipendente, del supporto, assistenza, tutorato ai beneficiari della work experience durante tutto il periodo di durata della stessa) sono:
- Una unità per le imprese con numero di dipendenti compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- Due unità per le imprese con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e 19;
- Fino ad un massimo di tre unità per le imprese con numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o maggiore a 20, fermo restando il limite massimo del 10% dei suddetti dipendenti ;
Fra il beneficiario e l’impresa ospitante non devono esserci stati rapporti di lavoro nei 6 mesi precedenti l’attivazione della work experience, inclusi eventuali periodi di servizio civile. Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di beneficiario i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
Obbligo di assunzione: L’assunzione a cui le imprese dovranno adempiere al termine del percorso di work experience dovrà prevedere la sottoscrizione con il beneficiario di una delle tipologie contrattuali di lavoro di seguito elencate:
- Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a full o part time, purché tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito. In tale fattispecie rientra anche il contratto di apprendistato.
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con durata prevista minimo 24 mesi purché tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito
- Altre forme contrattuali, collaborazioni – minimo 24 mesi, purché tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito
Si precisa che, alla luce delle possibilità contrattuali che l’Impresa richiedente può valutare e scegliere al momento della richiesta di inserimento nell’Elenco delle imprese ospitanti, il tipo di contratto per il quale l’Impresa stessa si impegna ad assumere non potrà in alcun modo essere cambiato e/o ridotto in termini di tipologia e durata, nella fase di effettiva attivazione del rapporto di lavoro al termine del percorso di work experience, al fine della valutazione del collegato impegno all’assunzione. L’assunzione deve essere formalizzata entro e non oltre 60 giorni dalla data della conclusione della work experience
Qualora al termine del percorso di work experience l’impresa ospitante che si era impegnata formalmente all’assunzione non provveda entro il suddetto termine ad attivare a favore del/dei beneficiario/i il/i rapporto/i di lavoro per il quale si era impegnata in fase di richiesta, la stessa impresa verrà esclusa dall’elenco e non potrà più ospitare né tirocini né work experience finanziate per l’intera durata del POR FSE 2014-2020 per le attività di competenza della Provincia di Terni.
Work experience in studi professionali: Gli studi professionali, devono avere sede operativa in provincia di Terni ed il titolare deve essere iscritto all’albo professionale di competenza. L’esperienza di work experience non può in alcun caso riguardare percorsi formativo/professionali connessi al periodo di praticantato obbligatorio per l’iscrizione ad ordini e/o albi professionali.
Vincoli per le imprese: Le imprese ospitanti devono inoltre:
- non aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l’attivazione della work experience, all’interruzione di rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato con personale avente il medesimo profilo richiesto per la work experience stessa
- rispettare per il personale dipendente e non le vigenti disposizioni normative e contrattuali, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e salute
- essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali
- conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del FSE
- non trovarsi in periodi temporali in cui l’attività dell’impresa risulti sospesa, in tutto o in parte, per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e/o in deroga (in quest’ultimo caso, se l’impresa risulta autorizzata per gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014, la richiesta non potrà essere attivata per tutto l’anno solare 2014)
- non trovarsi in periodi temporali in cui l’impresa stia effettuando procedure di mobilità ai sensi della legge n. 223/91 (artt. 4 e 24), mobilità in deroga e/o contratti di solidarietà difensivi di cui alla legge n. 863/84
- nel caso di Istituti di credito gli stessi non devono trovarsi in periodi temporali in cui facciano ricorso al Fondo di solidarietà di settore di cui all’art.2 comma 28 della legge n.662/1996.
Vincoli per le persone: L’assegno di frequenza non è compatibile con:
- retribuzioni di lavoro di qualsiasi natura, che superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione;
- borse di studio di natura pubblica o privata o interventi ad esse assimilati derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stage o work experience ad eccezione di quelle a titolo gratuito o che non superino i limiti di reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione;
I frequentanti la work experience:
- devono essere inoccupati/e o disoccupati/e o e precari/e e, ove abbiano già stipulato il patto di servizio presso i Centri per l’Impiego, siano destinatari di un progetto di azione individuale di inserimento lavorativo.
- non devono avere alcun grado di parentela e affinità, nonché di coniugio con il legale rappresentante o i soci o il titolare di impresa o soggetto ad essa assimilabile presso i quali realizzano la work experience.
- non devono essere né legali rappresentanti, né soci, né titolari dell’impresa o soggetto ad essa assimilabile dove si svolge la work experience
- non devono aver avuto rapporti di lavoro con l’impresa ospitante nei 6 mesi precedenti l’attivazione della work experience inclusi eventuali periodi di servizio civile
- non devono essere stati beneficiari di misure individuali finanziate a valere sulle risorse POR Umbria FSE 2007-2013 – Asse occupabilità erogate dalla Provincia di Terni
Rispetto obblighi di legge 68/99: Le imprese richiedenti devono essere in regola, se applicabili, con gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili(Legge 68/99 e successive modificazioni e integrazioni).
Assistenza e tutorato del beneficiario: L’impresa ospitante deve garantire, per tutto il periodo di durata della work experience supporto e tutorato al beneficiario.
Criteri delle valutazioni delle richieste: La valutazione dei progetti presentati dalle Imprese per l’inserimento nel Elenco, ai fini della realizzazione successiva delle work experience, sarà effettuata dal Settore, una volta rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissione delle imprese richiedenti, sulla base dei criteri di seguito riportati, con attribuzione di punteggi in riferimento alla tipologia dei contratti di assunzione previsti al termine della work experience, alle caratteristiche del beneficiario individuato ed all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Criteri di assegnazione:
1. Tipologia di assunzione del beneficiario prevista al termine della work experience con contratto a tempo indeterminato, nella cui fattispecie rientra anche il contratto di apprendistato [a full o part time purché tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito]
Punteggio attribuito: 80/100
2. Tipologia di assunzione del beneficiario prevista al termine della work experience con contratto a tempo determinato – durata minima 24 mesi [a full o part time purché tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito]
Punteggio attribuito: 75 /100
3. Tipologia di assunzione del beneficiario prevista al termine della work experience con altre forme contrattuali: COLLABORAZIONI – durata minima 24 mesi [collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, altre forme contrattuali DIVERSE dal lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato purché di DURATA almeno BIENNALE e tale da far perdere comunque al beneficiario lo stato di disoccupazione per superamento dei limiti di reddito e tempo – in tal senso sono ESCLUSE forme di collaborazione occasionale e/o di prestazione professionale a partita IVA, lavoro a chiamata, ecc.]
Punteggio attribuito: 70/100
4. Caratteristiche del beneficario individuato: Disoccupati /inoccupati /precari con età superiore a 50 anni [compiuti alla data di scadenza del presente avviso]. Il punteggio prioritario è attribuito in attuazione di quando disposto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Terni n. 23 del 09 maggio 2013]
Le caratteristiche del beneficiario richieste dall’impresa sono vincolanti: in considerazione che per la scelta di over 50 è attribuito un punteggio aggiuntivo, si precisa che nel caso in cui l’impresa si impegni a selezionare un disoccupato/inoccupato/precario over 50 non potrà ospitare beneficiari privi di tale requisito.
Punteggio attribuito: 20/100
La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio complessivo attribuito secondo i criteri. i sopra citati. A parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda (spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata – rilevabile dalla Ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema di Posta Elettronica certificata). La graduatoria resterà valida fino ad esaurimento delle risorse disponibili, da approvare con atto formale.
Selezione dei potenziali beneficiari e assegnazione dei finanziamenti: Le imprese inserite nell’Elenco riceveranno dai Centri per l’Impiego della Provincia di Terni un elenco di potenziali candidati alla work experience oppure comunicheranno il nominativo del candidato se individuato autonomamente, purché in possesso dei requisiti previsti.
Dal momento della ricezione delle liste dei candidati preselezionati, le imprese ospitanti devono procedere all’individuazione del/dei candidato/i entro un termine massimo di 15 giorni, prorogabile solo in casi eccezionali a discrezione degli stessi Centri per l’Impiego: in caso di mancato ingiustificato riscontro entro tale termine la richiesta di ospitare work experience si considererà rinunciata.