inpsaCon il Jobs Act sono state fortemente incentivate le politiche attive. Tra queste una menzione particolare meritano la ricollocazione per i percettori di Naspi e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). In particolare, è stato introdotto l’istituto del contratto di ricollocazione come “servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione di un contratto di ricollocazione”.


Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla ricollocazione Naspi, con particolare riferimento a soggetti beneficiari, importi e contratto di ricollocazione.

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Soggetti beneficiari

L’assegno o voucher di ricollocazione è una specifica prestazione a sostegno del reddito che sarà destinata a soggetti in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • contribuenti disoccupati che hanno già usufruito della Naspi;
  • contribuenti che, a seguito della fruizione della Naspi, risultano essere comunque disoccupati da oltre 4 mesi;

E’ opportuno specificare che, in base al decreto sulle Politiche Attive del Lavoro, l’assegno o voucher di ricollocazione spetterà solo a quei soggetti che percepiscono la Naspi, la cui disoccupazione superi i 4 mesi di durata. 

In tal modo il contratto di ricollocazione viene totalmente scollegato dal Patto di Servizio, altro strumento utilizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro che viene previsto, in linea generale, per i soggetti che godono di altre prestazioni a sostegno del reddito, quali Asdi e Dis-Coll o che, trovandosi in condizione di disoccupazione, danno immediata disponibilità all’impiego.

Mentre il patto di servizio è uno strumento che prevede un percorso distinto nella ricerca di un nuovo lavoro e viene sospeso durante tutta la durata dell’as­segno di ricollocazione, quest’ultimo si configura come una prestazione maggiormente vincolante, soprattutto per il centro per l’Impiego o per l’agenzia del lavoro, ai quali il voucher viene assegnato, direttamente dal beneficiario, solo nel momento in cui gli è stato trovato un nuovo lavoro.

Importi dell’assegno di disoccupazione

L’importo del voucher di disoccupazione sarà variabile e commisurato all’occupabilità del beneficiario: più basso sarà il livello di occupabilità del disoccupato e più elevato sarà l’assegno. Per quanto riguarda gli importi veri e propri, verranno definiti dal Centro per l’impiego di riferimento e varieranno dai 1500 euro ai 3000-4000 euro previsti per i casi più difficili.

Le modalità operative per determinare l’ammontare effettivo dell’assegno di ricollocazione e i profili di occupabilità collegati, saranno definite con una delibera del Consiglio di Amministrazione della costituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e dovranno, comunque, essere approvate dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.

Utilizzo del Voucher di ricollocazione

Dopo la definizione dell’importo dell’assegno di ricollocazione, il beneficiario potrà decidere di spendere il voucher ricevuto presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie del lavoro accreditate dalla regione a svolgere attività di ricollocazione e, più in generale funzioni e compiti relativi alle politiche attive del lavoro.

Dopo aver scelto l’agenzia o l’ente che dovrà assisterlo nella ricerca di un nuovo lavoro, il disoccupato beneficiario del voucher sarà affiancato da un tutor o job advisor, che seguirà il soggetto nel percorso utile a trovare un nuovo lavoro. Solo quando sarà effettivamente trovata la nuova occupazione, l’agenzia sarà remunerata dallo Stato o dalla regione con il voucher assegnato al lavoratore.

Il voucher stesso, che comunque non costituirà un reddito imponibile, verrà effettivamente pagato solo a seguito di un risultato ottenuto dall’agenzia ovvero solo in seguito alla stipula di un nuovo contratto di lavoro da parte del disoccupato e non per le sole attività di assistenza e supporto offerte dall’agenzia del lavoro.



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