Cassa Integrazione coronavirusIn risposta all’emergenza Coronavirus sono state introdotte novità per la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga. Le prestazioni, che vengono erogate dall’Inps, sono state estese a sostegno del reddito dei lavoratori la cui attività lavorativa è stata sospesa o ridotta a causa delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del contagio da COVID-19.

 

E’ quanto previsto dal c.d. decreto ‘cura Italia’ (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020), che introduce misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese colpiti dall’emergenza epidemiologica. Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha, inoltre, aumentato il numero dei beneficiari. L’Inps, attraverso la circolare n. 47 del 28-03-2020, ha fornito tutte le informazioni utili su cassa integrazione e assegno ordinario COVID-19. Ecco tutte le novità, cosa sapere e come fare domanda.

Incremento beneficiari cassa integrazione e assegno ordinario covid-19

Il c.d. ‘dl liquidità’ (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha incrementato il numero dei soggetti che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, e all’assegno ordinario, con causale COVID. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17-03-2020, ha esteso infatti il trattamento ordinario di integrazione salariale, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, superando il limite del 23 febbraio inizialmente previsto.

Cassa integrazione ordinaria covid-19

La CIGO COVID-19 può essere erogata come quella normale, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore. Per agevolare la massima fruizione delle integrazioni salariali, sono aboliti il pagamento del contributo addizionale e i limiti normalmente previsti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili.

Non è necessario, inoltre, che i lavoratori abbiano un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo, basta che risultino dipendenti dell’azienda che richiede la cassa integrazione ordinaria per COVID alla data del 17 marzo 2020 (non più al 23 febbraio come previsto inizialmente).

Destinatari

Possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria COVID-19 le seguenti categorie di aziende:
  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro, eccetto quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 


Aziende in CIGS

Le imprese che hanno in corso la cassa integrazione straordinaria alla data del 23 febbraio 2020 possono sospendere la CIGS e accedere alla CIGO per COVID19, se rientrano tra le tipologie di azienda che possono richiederla.


Come fare domanda

La richiesta di integrazione salariale CIGO con causale ‘COVID-19 nazionale’ può essere richiesta attraverso il portale web dell’Inps, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Possono fare domanda anche le aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione guadagni ordinaria con altra causale. La precedente autorizzazione o domanda non definita vengono annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. Inoltre i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Scadenza

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Assegno ordinario covid-19

L’accesso all’integrazione salariale che viene concessa ai dipendenti delle aziende per cui sono applicati i Fondi di solidarietà e il Fondo di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è stato semplificato, per permettere di incrementare il numero di persone che possono accedere all’assegno ordinario. Infatti, è stato abolito il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto del tetto contributivo aziendale.


Inoltre, non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), dei 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili, previsti normalmente. Infine, i lavoratori non devono aver maturato 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo, come richiesto in precedenza, ma devono semplicemente risultare dipendenti dell’azienda alla data del 17 marzo 2020 (non più al 23 febbraio come previsto inizialmente).

L’assegno ordinario per COVID19 può essere pagato tramite conguaglio su UNIEMENS o direttamente al lavoratore.

A chi spetta

Possono accedere all’assegno ordinario COVID-19 le seguenti categorie di lavoratori:

per il Fondo di integrazione salariale (FIS)

  • lavoratori dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti, anche assunti in apprendistato, ad eccezione di dirigenti e lavoratori a domicilio;
  • datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà per i lavoratori beneficiari dello stesso, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività;

per i Fondi di solidarietà di settore

  • lavoratori dipendenti, anche in apprendistato, ad esclusione dei dirigenti, salvo eccezioni.

Come fare domanda

Per richiedere l’assegno ordinario con causale ‘Emergenza COVID-19 nazionale’ occorre presentare apposita domanda online tramite il portale web dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Scadenza

Le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Esempi pratici scadenze istanze cigo/assegno rodinario

Ecco qualche esempio pratico di scadenza delle domande di CIGO e Assegno Ordinario in base al periodo per cui è richiesta la prestazione:

  • periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24 febbraio al 10 aprile 2020 – termine di presentazione dell’istanza: 31 luglio 2020;
  • periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27 marzo al 30 aprile 2020 – termine di presentazione dell’istanza: 31 luglio 2020;
  • periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27 aprile al 29 maggio 2020 – termine di presentazione dell’istanza: 31 agosto 2020;
  • periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4 maggio al 27 giugno 2020 – termine di presentazione dell’istanza: 30 settembre 2020.

Cassa integrazione in deroga covid-19

La CIGD consiste in una integrazione salariale, con contribuzione figurativa e relativi oneri accessori (ANF). Nel caso dei lavoratori agricoli il trattamento è equiparato a ‘lavoro’ ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La cassa integrazione in deroga per COVID-19, prevista dal decreto cura Italia, viene concessa per non più di 9 settimane, e a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere a CIGO, FIS o Fondi di solidarietà.

Per agevolare l’accesso alla CIGD non si richiede il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro. Inoltre non si applicano il contributo addizionale e la riduzione in percentuale in caso di proroga della prestazione. La cassa integrazione guadagni in deroga è corrisposta con pagamento diretto al lavoratore.


A chi spetta

Hanno accesso alla CIGD COVID-19 le seguenti categorie di soggetti:

  • i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ma solo se hanno concluso un accordo con le organizzazioni sindacali per la durata della sospensione del rapporto di lavoro;
  • i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.


L’Inps , con il messaggio n. 1478 del 02-04-2020, ha reso nota una integrazione della circolare n. 47/2020 relativa all’accesso alla cassa integrazione in deroga per Coronavrus in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti, che hanno presentato domanda di accesso alla CIGD alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in base a quanto previsto articolo 17, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Per tali datori di lavoro, le domande alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’articolo 17 del medesimo provvedimento, ossia per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, mentre l’accesso alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi del decreto legge n. 18/2020 è consentito esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.

Come fare domanda

Dato che la CIGD è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate direttamente a queste ultime, secondo le modalità previste dalle stesse.


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